Art. 4.
(Procedure per l'approvazione
dei programmi).

      1. Il comitato di cui all'articolo 2, acquisiti uno o più programmi economico-finanziari per la realizzazione dei trafori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), li trasmette alla regione Lombardia per la loro definitiva approvazione.
      2. Il programma che risulta più meritevole, approvato secondo le procedure stabilite dalla regione Lombardia ai sensi dell'articolo 3, è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la presa in visione.

 

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